Questa e' liberta' di cura?
 
CategoriesCostituzione Italiana - Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Il Comitato di Bioetica ha redatto la «Dichiarazione anticipata di trattamento»
«Il diritto di rifiutare una cura»
le regole del testamento biologico
Tratto da «La Repubblica» 6 febbraio 2004
La norma
Il Documento del Comitato di Bioetica chiede al Parlamento di varare una legge sul testamento biologico
Il paziente
Il malato può mettere per iscritto le proprie volontà e rifiutare cure terminali e accanimento terapeutico
Il medico
I medici potranno rifiutare di eseguire le volontà del paziente ma dovranno motivare per iscritto il loro rifiutoUn testamento biologico per garantire il diritto di scegliere, o di rifiutare, in anticipo e in piena coscienza, le cure da applicare nel caso che, malattie o incidenti, impedissero di esprimere il proprio consenso.
A sancirlo è la «Dichiarazione anticipata di trattamento», messa a punto dal Comitato nazionale di Bioetica, presentata ieri a Roma, a Palazzo Chigi. Il documento, un «suggerimento» tecnico ai legislatori già approvato il 18 dicembre scorso all’unanimità dal Consiglio, è stato inviato al presidente del Consiglio e ai presidenti di Camera e Senato.
«Il comitato ha cercato una mediazione “bio-politica” su un argomento molto delicato – ha spiegato Francesco D’Agostino, presidente del Comitato nazionale di bioetica - anche tenendo conto che molti Paesi si sono già dotati di strumenti simili. Non è stato facile ma alla fine abbiamo messo a punto un testo condiviso sa tutti. Ora speriamo nell’impegno dei legislatori per unificare i diversi disegni di legge presentati in Parlamento in modo da realizzare un’unica legge». In quella che potrebbe diventare la legge italiana sul testamento biologico, si fissano i «paletti» per il living will (volutamente tradotto con «Dichiarazione anticipata di trattamento per sottolinearne la volontarietà»), il diritto del cittadino a formalizzare le proprie volontà, solo se legittime, sulle terapie da applicare in caso di malattia incurabile. Un diritto da non confondere con l’eutanasia. «Pratica vitata – sottolinea D’Agostino – che non può essere inserita nella Dichiarazione».
In pratica, la Dichiarazione anticipata di trattamento prevede che i desideri scritti dal paziente (in piena coscienza) debbano essere tenuti in considerazione dal medico, che non ha un obbligo assoluto di rispettarli. Il medico, però, deve motivare per iscritto sulla cartella clinica le ragioni della sua decisione. E la dichiarazione non potrà essere un mero atto formale. No quindi alle dichiarazioni orali o a formule preordinate. «Non sono considerati validi, per esempio, i moduli prestampati, magari scaricati da Internet – aggiunge D’Agostino – Non basta solo un firma. Deve essere chiara la serietà delle decisioni del paziente». La Dichiarazione anticipata di un trattamento prevede anche una nuova figura specifica, il fiduciario (familiare, amico o medico di famiglia), che interverrà in caso di difficoltà nell’interpretare le volontà del malato e per curare i suoi interessi etici.
mandato da Ivan Ingrilli il Lunedì Febbraio 16 2004
aggiornato il Sabato Settembre 24 2005URL of this article:
http://www.newmediaexplorer.org/ivaningrilli/2004/02/16/questa_e_liberta_di_cura.htm
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